Studio Legale: l'imbuto del jobs act

25.02.2015 12:59

Il decreto attuativo del Jobs Act, recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri, ha dato uno scossone al rapporto di lavoro nel settore privato. Come noto le modifiche più radicali hanno interessato i licenziamenti individuali. Un autentico imbuto in fondo al quale ormai si profila una sorta di monetizzazione contrattata, ma a livello individuale, del licenziamento. La tutela reale che prevede la reintegra per il lavoratore in seno all'azienda, e/o il risarcimento totale, si ha infatti solo in caso di licenziamento discriminatorio e/o ritorsivo, o comminato in forma orale. A parte il fatto che quei pochi che si verificano sono di probatio diabolica, cioè difficilissimi da provare, nei prossimi mesi vedremo gli avvocati fare acrobazie per assimilare al "discriminatorio" ogni forma di interruzione unilaterale del rapporto di lavoro che vada oltre la speciosa e omologatrice motivazione del licenziamento "legittimo" per motivazioni economiche. Per i licenziamenti disciplinari la reintegra del lavoratore potrà aversi solo quando il giudice accerti che il fatto è "manifestamente insussistente". E qui si crea un altro problema. Il fatto deve essere inteso, secondo la normativa, come fatto materiale e non come fatto giuridico. Pertanto, basterà che il datore di lavoro provi l'esistenza del fatto quale accadimento reale, che questo non possa considerarsi più manifestamente insussistente, anche se il fatto in sè non ha alcuna valenza giuridica (Ad esempio perchè non c'è proporzionalità tra il fatto commesso e il licenziamento disciplinare). In tutti gli altri casi in cui il licenziamento è ingiustificato, per il lavoratore ci sarà solo un risarcimento commisurato all'anzianità di servizio. Inoltre, è stata reinserita la conciliazione "facoltativa incentivata" in cui il datore di lavoro con una modesta somma di denaro offerta al lavoratore evita di finire in giudizio. Per i licenziamenti collettivi la reintegra è prevista solo in caso di omissione della forma scritta, in tutti gli altri casi, violazione delle procedure e/o dei criteri di scelta, si applica sempre l'indennizzo (da 4 a 24 mensilità). Questo regime sanzionatorio si applica solo agli operai, impiegati e quadri del settore privato, rientranti nella categoria "nuovi assunti", ossia di coloro che inizieranno a lavorare dopo la pubblicazione del decreto attuativo in Gazzetta Ufficiale. Nei confronti dei lavoratori già assunti niente cambia, (doppio binario dei licenziamenti collettivi). Inoltre, preme evidenziare un'ulteriore modifica all'impianto codicistico regolante il rapporto di lavoro. Il Jobs Act, difatti, modifica l'art. 2103 sul mutamento delle mansioni, nel senso che il datore di lavoro potrà unilateralmente assegnare il lavoratore ad un livello di inquadramento inferiore mantenendo il medesimo trattamento retributivo in caso di modifiche degli assetti aziendali ovvero negli altri casi individuati dai contratti collettivi. Si tratta quindi di una vera e propria legittimazione al demansionamento.

 

CLAUDIA PAGNI

avvocato a Livorno, esperta diritto del lavoro.