Come uscire dalla morsa di Equitalia: una proposta
I1 nuovo articolo 28-quater del DPR n. 602/73, introdotto dal1’articolo 31 del Decreto Legge 31maggio 2010 n. 78, convertito con Legge 30 luglio 2010 n. 122, prevede che:
A partire dal l° gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. A tal fine il creditore acquisisce la certificazione prevista dall’articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e la utilizza per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell' iscrizione a ruolo. L’estinzione del debito a ruolo e’ condizionata alla verifica dell’esistenza e validità della certificazione. Qualora la regione, l’ente locale o l’ente del Servizio sanitario nazionale non versi all’agente della riscossione l’importo oggetto della certificazione entro sessanta giorni dal termine nella stessa indicato, l 'agente della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a carico del creditore, alla riscossione coattiva nei confronti della regione, dell’ente locale o dell’ente del Servizio sanitario nazionale secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto.
Le modalità di attuazione dei presente articolo sono stabilite con decreto dei Ministero dell’economia e delle finanze anche alfine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica.
Il decreto attuativo non è stato mai emanato.
La norma, non ancora applicabile, nasce comunque con un peccato originale legato al fatto che le somme a ruolo (compensabili con crediti verso la Pubblica Amministrazione) normalmente sono gravate da sanzioni, interessi e aggi di riscossione.
Sarebbe invece una vera rivoluzione nel segno della civiltà fiscale e dei corretti rapporti tra privati e PA se venisse reso possibile utilizzare in compensazione, attraverso il modello F 24, i crediti vantati dai cittadini e soprattutto dalle imprese verso il settore pubblico in generale, per far fronte alle proprie obbligazioni previdenziali e fiscali entro i termini perentori fissati dalla legge.
Ottenuta la certificazione del credito, all’impresa dovrebbe essere concesso l’utilizzo di tale somma per pagare (in compensazione) contributi previdenziali, ritenute fiscali e imposte in generale. Molte imprese, soprattutto in questo periodo, hanno enormi difficoltà a onorare le scadenze fiscali e previdenziali, pur avendo maturato crediti verso il settore pubblico che, per una serie di ragioni (risorse insufficienti, patto di stabilità, etc), non è in grado di pagare entro termini accettabili.
Un primo passo potrebbe consistere nel prevedere la non assoggettabilità a sanzioni (oppure a sanzioni ridotte) del ritardo del pagamento di contributi e ritenute di un’impresa in possesso della certificazione del credito. In sostanza si potrebbe ipotizzare di consentire al contribuente, debitore e creditore verso la PA, di versare il proprio debito senza sanzioni entro, poniamo ad esempio, sei mesi dalla scadenza, utilizzando, senza oneri aggiuntivi, la nota procedura del ravvedimento operoso.